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D.Lvo 31/03/1998 n. 1233. Tenuto conto delle indicazioni contenute nel documento di programmazione economicofinanziaria, la legge di accompagnamento alla legge finanziaria indica: a) le misure correttive da apportare alla legislazione vigente; b) gli obiettivi da perseguire tramite l'adozione di nuovi interventi. Art. 11. Monitoraggio e valutazione dell'efficacia 1. Ciascun soggetto competente provvede al monitoraggio degli interventi al fine di verificare lo stato di attuazione, anche finanziario, di ciascun regime e la capacita' di perseguire i relativi obiettivi. 2. La valutazione dell'efficacia degli interventi e' effettuata da ciascun soggetto competente mediante indicatori predeterminati sulla base degli obiettivi e delle modalita' di intervento. 3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, previo assenso del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, predispone i criteri per lo svolgimento delle attivita' di monitoraggio e di valutazione degli interventi. 4. Ciascun soggetto competente predispone annualmente una dettagliata relazione della quale per ogni tipologia di intervento sono in particolare indicati: a) lo stato di attuazione finanziario, con riferimento ai movimenti intervenuti sui fondi di cui all'articolo 7, comma 9; b) l'efficacia, in termini quantitativi, degli interventi rispetto agli obiettivi perseguiti; c) l'eventuale fabbisogno finanziario per gli interventi in vigore; d) l'eventuale esigenza di nuovi interventi, con il relativo fabbisogno finanziario, tenuto conto degli obiettivi da perseguire e dei possibili risultati conseguibili. Art. 12. Disposizioni di attuazione 1. Al riordino della disciplina dei singoli interventi si procede con i regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che si conformano ai principi del presente decreto. 2. I principi desumibili dal presente decreto costituiscono principi generale dell'ordinamento giuridico. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nel presente decreto, secondo le previsioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione. 3. Le disposizioni del presente decreto, fatto salvo quanto previsto al comma 4, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 1 e delle leggi regionali adottate dalle regioni a statuto ordinario e, comunque in caso di mancata adozione, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 4. Le disposizioni recanti la disciplina delle attivita' di controllo e revoca si applicano agli interventi concessi successivamente alla data di entrata in vigore del decreto adottato dal Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 8, comma 2. Per gli interventi gia' concessi alla predetta data, le medesime disposizioni si applicano con gli stessi termini di cui al comma 3. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 31 marzo 1998 SCALFARO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Bersani, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato Bassanini, Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali Ciampi, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Visto, il Guardasigilli: Flick Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: -Si trascrive il testo degli articoli 5, 76, 87, 117, 118 e 128 della Costituzione: "Art. 5. - La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autono mie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il piu' ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento". "Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti". "Art. 87. - Il Presidente della Repubblica e' il Capo dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale. o Puo' inviare messaggi alle Camere. o Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione. o Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo. o Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. o Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione. o Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato. o Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere. o Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere. o Presiede il Consiglio superiore della magistratura. o Puo' concedere grazia e commutare le pene. o Conferisce le onorificenze della Repubblica". "Art. 117. - La regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreche' le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre regioni: o ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla regione; o circoscrizioni comunali; o polizia locale urbana e rurale; o fiere e mercati; o beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera; o istruzione artigiana e professionale e assistenza scolastica; o musei e biblioteche di enti locali; o urbanistica; o turismo ed industria alberghiera; o tramvie e linee automobilistiche d'interesse regionale; o viabilita', acquedotti e lavori pubblici d'interesse regionale; o navigazione e porti lacuali; o acque minerali e termali; o cave e torbiere; o caccia; o pesca nelle acque interne; o agricoltura e foreste; o artigianato. o altre materie indicate da leggi costituzionali. Le leggi della Repubblica possono demandare alla regione il potere di emanare norme per la loro attuazione". "Art. 118. - Spettano alla regione le funzioni amministrative per le materie elencate nel precedente articolo, salvo quelle di interesse esclusivamente locale, che possono essere attribuite dalle leggi della Repubblica alle province, ai comuni o ad altri enti locali. Lo Stato puo' con legge delegare alla regione l'esercizio di altre funzioni amministrative. La regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative delegandole alle province, ai comuni o ad altri enti locali, o valendosi dei loro uffici". "Art. 128. - Le province e i comuni sono enti autonomi nell'ambito dei principi fissati da leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni". - Il decreto legislativo n. 281/1997 reca: te per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Statocitta' ed autonomie locali". - L'art. 5 della legge n. 59/1997 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa), come modificato dall'art. 7 della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha disposto l'istituzione di una commissione parlamentare, composta da venti senatori e venti deputati, nominati rispettivamente dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, su designazione dei gruppi parlamentari, con il compito di esprimere i pareri previsti dalla legge n. 59/1997 e di verificare periodicamente lo stato di attuazione delle riforme previste dalla medesima legge, riferendone ogni sei mesi alle Camere. Nota all'art. 3: - Il decreto legislativo n. 157/1995 reca: "Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi" . Note all'art. 4: -Il testo vigente dell'art. 4 della legge n. 15/1968 (Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme), come modificato dall'art. 3, comma 9, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e' il seguente: "Art. 4 (Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'). -L'atto di notorieta' concernente fatti, stati o qualita' personali che siano a diretta conoscenza dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione, o dinanzi ad un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco, il quale provvede alla autenticazione della sottoscrizione con la osservanza delle modalita' di cui all'art. 20. Quando la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' e' resa ad imprese di gestione di servizi pubblici, la sottoscrizione e' autenticata, con l'osservanza delle modalita' di cui all'art. 20, dal funzionario incaricato dal rappresentante legale dell'impresa stessa". - Il decreto legislativo n. 490/1994 reca: "Disposizioni attuative della legge 17 gennaio 1994, n. 47, in materia di comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa antimafia". -Si trascrive il testo dell'art. 14 della legge n. 196/1997 (Norme in materia di promozione dell'occupazione): "Art. 14 (Occupazione nel settore della ricerca). 1.Con uno o piu' decreti del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, una quota, da determinarsi annualmente, delle somme disponibili, di competenza della medesima amministrazione e a valere sulle risorse finanziarie di cui ai provvedimenti: legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni; legge 1 marzo 1986, n. 64, e successive modificazioni; legge 5 agosto 1988, n. 346; decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, e relativa legge di conversione 19 dicembre 1992, n. 488; decreto- legge 23 settembre 1994, n. 547, e relativa legge di conversione 22 novembre 1994, n. 644; decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, e relativa legge di conversione 29 marzo 1995, n. 95; decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, e relativa legge di conversione 7 aprile 1995, n. 104; decreto- legge 17 giugno 1996, n. 321, e relativa legge di conversione 8 agosto 1996, n. 421; decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, e relativa legge di conversione 20 dicembre 1996, n. 641; puo' essere assegnata prioritariamente, per l'erogazione, a piccole e medie imprese, alle imprese artigiane e ai soggetti di cui agli articoli 17 e 27 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, di contributi finalizzati all'avviamento di titolari di diploma universitario, di laureati e di dottori di ricerca ad attivita' di ricerca, con la stipula di contratti a termine di lavoro subordinato, anche a tempo parziale, nell'ambito di progetti di ricerca di durata predeterminata. 2. In deroga alla normativa concernente il personale degli enti pubblici di ricerca e in attesa del riordino generale del settore, e' consentito agli enti medesimi, in via sperimentale, nell'ambito di attivita' per il trasferimento tecnologico, di assegnare in distacco temporaneo ricercatori, tecnologi e tecnici di ricerca di cui all'art. 15 della legge 11 marzo 1988, n. 67, presso piccole e medie imprese, nonche' presso i soggetti di cui agli articoli 17 e 27 della legge 5 ottobre 1991, n. 317. 3. L'assegnazione di cui al comma 2 comporta il mantenimento del rapporto di lavoro con l'ente assegnante, con l'annesso trattamento economico e contributivo. E' disposta su richiesta dell'impresa o del soggetto di cui al comma 2, previo assenso dell'interessato e per un periodo non superiore a quattro anni, rinnovabile una sola volta, sulla base di intese tra le parti, che regolano le funzioni, nonche' le modalita' di inserimento dei lavoratori in distacco temporaneo presso l'impresa o il soggetto assegnatario. L'impresa o i soggetti di cui agli articoli 17 e 27 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, corrispondono un compenso, a titolo di incentivo e aggiuntivo al trat- ci di ricerca distaccati. |
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